Articolo 1
Origini, denominazione, natura e durata
Dalla trasformazione dell’Opera Pia San Benedetto deriva la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Opera Pia San Benedetto“, in seguito chiamata per brevità “fondazione”, con sede legale in Trezzo sull’Adda (Mi).
La fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
La fondazione trae origine dall’Opera Pia di Previdenza e Assistenza Medico Chirurgica costituitasi con lo scopo di costruire un ospedale in Trezzo sull’Adda.
L’ente venne eretto con R. D. 27 agosto 1923, n. 1930 ed in seguito assunse la denominazione di “Opera Pia San Benedetto” modificando altresì le proprie finalità statutarie con D. P. R. 13 aprile 1971.
Successivamente l’Opera Pia è stata depubblicizzata, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 27 marzo 1990, n. 21 e 22, con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 6 settembre 2000, n. 20977 e poi riconosciuta con Decreto del presidente della Regione Lombardia n. 6975 del 26.06.2007.
La fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal presente statuto.
Articolo 2
Scopi ed Attività
La fondazione opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della cultura e della educazione, e della formazione per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:
a) istituire soggiorni climatici e centri ricreativi e formativi diurni e residenziali;
b) costruire e/o gestire case di riposo per anziani e strutture ricettive per soggetti svantaggiati;
c) costruire minialloggi per anziani;
d) promuovere e attuare iniziative di carattere sociale, educativo e culturale;
e) promuovere ed attuare iniziative in campo assistenziale e socio-sanitario;
f) gestire la formazione degli assistenti educatori;
g) compiere ogni altro studio ed applicare ogni altro provvedimento che possa giovare agli scopi della fondazione.
Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la fondazione potrà:
a) farsi carico della gestione diretta o indiretta di strutture ricettive; partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con gli scopi istituzionali;
b) promuovere la costituzione e la partecipazione ad enti ed organizzazioni aventi finalità congrue con le finalità dell’istituzione;
c) stipulare negozi giuridici finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;
d) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.
La fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse.
La fondazione esaurisce le proprie attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia ha tuttavia facoltà di istituire soggiorni climatici, anche al di fuori del territorio della Regione Lombardia, riservandone l’utilizzo prevalente a persone residenti nel territorio della Regione Lombardia.
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione.
Articolo 3
Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale conferito all’atto della costituzione dell’Opera Pia San Benedetto e da questa acquisito nel corso della sua esistenza.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
La fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Articolo 4
Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
Articolo 5
Benefattori
Ottengono la qualifica di Benefattori le persone fisiche e le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che condividono le finalità della fondazione e contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di beni nella misura non inferiore a quella che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo.
I nominativi dei Benefattori sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato annualmente sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.
L’entità dei versamenti e l’attribuzione della qualifica di Benefattore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di amministrazione.
I vecchi soci dell’Opera Pia San Benedetto sono stati inclusi di diritto tra i Benefattori della fondazione.
I Benefattori sono riuniti in assemblea, denominata “Comitato dei Benefattori” per la nomina degli amministratori di competenza secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della fondazione; con il regolamento di amministrazione sono inoltre definite le ulteriori attribuzioni del Comitato dei Benefattori nel rispetto dei limiti previsti nel presente Statuto.
Le persone giuridiche stanno nel Comitato dei Benefattori con i propri rappresentanti legali o con persone dagli stessi delegate.
Articolo 6
Organi Societari
Sono organi dell’Istituzione:
- il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato dei Benefattori;
- Il Revisore legale.
Articolo 7
Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e nella seduta di insediamento; nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della fondazione.
La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente.
Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.
Articolo 8
Compiti del Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) convocare e presiedere le adunanze del Comitato dei Benefattori;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della fondazione;
f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della fondazione;
g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza della fondazione;
h) aprire e chiudere conti correnti bancari;
i) effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
j) curare l’osservanza dello statuto e programmarne la riforma qualora si renda necessario.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.
Articolo 9
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo cui compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
a) 2 (due) amministratori nominati dal Sindaco di Trezzo sull’Adda;
b) 2 (due) amministratori nominati dal Responsabile della Comunità Pastorale S. Gaetano di Trezzo;
c) 5 (cinque) amministratori nominati dal Comitato dei Benefattori.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono essere riconfermati senza interruzioni.
Spetta al Consiglio di Amministrazione riunito in seduta ordinaria:
a) eleggere il presidente della fondazione;
b) approvare il bilancio d’esercizio;
c) approvare l’eventuale documento di programmazione economica ed il programma delle attività da realizzare;
d) deliberare il regolamento di amministrazione;
e) determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della fondazione;
f) determinare la misura dei conferimenti dai quali consegue l’attribuzione della qualifica di Benefattore;
g) deliberare la nomina di nuovi Benefattori;
h) deliberare l’ordine del giorno del Comitato dei Benefattori;
i) approvare la relazione annuale sulle attività;
j) approvare i verbali delle proprie sedute;
k) definire la struttura operativa della fondazione;
l) conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge.
In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello statuto e sull’estinzione della fondazione.
Gli amministratori assolvono il proprio incarico gratuitamente ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dei doveri connessi alla carica.
Gli amministratori hanno il compito di riferire al Comitato dei Benefattori, almeno una volta l’anno, circa l’andamento e le attività della fondazione.
Articolo 10
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno 1 (un) mese prima della scadenza, ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori della fondazione.
L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato senza che vi siano limiti al numero dei mandati.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito entro 15 giorni dalla scadenza del precedente con le modalità indicate al precedente articolo 7 – comma 2.
Articolo 11
Decadenza e cessazione dei Consiglieri
I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall’incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell’amministratore dimissionario o cessato.
Ove il Consigliere cessato sia stato nominato dal Comitato dei Benefattori, subentra il primo dei non eletti delle ultime elezioni.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
In ogni caso sono ineleggibili e, se eletti, decadono immediatamente coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.
Articolo 12
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l’anno per assicurare l’adempimento delle operazioni economico-contabili; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute urgenti.
Le adunanze delle sedute straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima delle sedute.
Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l’avvenuta trasmissione della convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell’apposito registro della fondazione.
Alle riunioni partecipa il Revisore.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da una persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del Consiglio stesso che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; in caso di assenza o di indisponibilità il Segretario della Fondazione è sostituito da uno dei Consiglieri.
Articolo 13
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
Articolo 14
Il Comitato dei Benefattori
Il Comitato dei Benefattori unisce tutti coloro che hanno conferito alla fondazione beni e risorse economiche in misura pari o superiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione della qualifica di Benefattore.
Il Comitato costituisce luogo di confronto e di dibattito sulle strategie della fondazione per tutti coloro che hanno dimostrato di avere interesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell’istituzione.
L’ammissione nel Comitato dei Benefattori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è attestata dall’iscrizione nell’apposito albo predisposto presso la sede amministrativa della fondazione.
I Benefattori hanno pari diritti e dignità e possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della fondazione indipendentemente dall’ammontare complessivo dei rispettivi conferimenti.
Possono essere ammessi nel Comitato dei Benefattori anche i rappresentanti legali delle persone giuridiche che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo; questi ultimi possono essere sostituiti da propri delegati o aventi causa.
Articolo 15
Funzionamento e compiti del Comitato dei Benefattori
Il Comitato dei Benefattori è convocato almeno una volta l’anno per essere informato sulle risultanze del bilancio d’esercizio e per consentire di formulare proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed alle iniziative che la fondazione intende perseguire nel corso dell’esercizio seguente.
La convocazione del Comitato può, altresì, essere richiesta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un quinto di componenti del Comitato.
Il Comitato nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza nella seduta immediatamente precedente la scadenza dell’organo di amministrazione.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della fondazione con le modalità di cui al precedente articolo 12 – comma 2.
Sono compiti specifici del Comitato dei Benefattori:
a) la nomina di cinque componenti il Consiglio di Amministrazione;
b) la nomina del Revisore legale;
c) la formulazione di osservazioni e indicazioni in ordine al bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
d) la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della fondazione;
e) la formulazione di proposte in ordine alla gestione complessiva della fondazione;
f) la formulazione di proposte e pareri, non vincolanti, in ordine alle eventuali proposte di modifica dello statuto.
Le proposte e le osservazioni sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni conseguenti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell’apposito registro della fondazione.
Non è ammessa la revoca degli amministratori nominati dal Comitato dei Benefattori.
Articolo 16
Il Revisore
Il revisore legale della fondazione è nominato dal Comitato dei Benefattori tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali istituito ai sensi della normativa vigente.
Il revisore legale dura in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla nomina.
Il revisore legale ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
Per l’assolvimento del proprio mandato il revisore legale ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della fondazione.
Articolo 17
Scioglimento della Fondazione
La fondazione, in accordo con quanto stabilito dall’articolo 27 del Codice Civile, si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è accertata secondo le modalità di cui all’art. 6 del DPR 361/2000.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni assistenziali aventi finalità similari.